IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita; 
  Visto in particolare l'articolo 13 della legge n. 23  del  2014  il
quale, nell'attribuire  la  delega  al  Governo  per  procedere  alla
razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
indirette, contempla espressamente altresi' le imposizioni di cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative; 
  Visto l'articolo 14, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre  2013,  n.  112,  come   modificato   dall'articolo   5   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuta la necessita', ai sensi dell'articolo 1,  comma  7,  della
citata  legge  n.  23  del  2014,  di  trasmettere  nuovamente   alle
Commissioni parlamentari il testo in considerazione  delle  modifiche
apportate; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2014; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata
legge n. 23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2014; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi 
 
  1. Nel testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 39-bis: 
  1) nel comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis)
i tabacchi da inalazione senza combustione.»; 
  2) nel comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis)
sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i  prodotti
del tabacco non da fumo che possono essere consumati  senza  processo
di combustione.»; 
    b) all'articolo 39-ter: 
  1)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Sono
assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma  1,  lettera
e-bis),  i  prodotti  da  inalazione  senza  combustione   costituiti
esclusivamente  o  parzialmente  da  sostanze  solide   diverse   dal
tabacco.»; 
  2) nel comma 3, le parole:  «al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»; 
    c) all'articolo 39-quinquies: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le sigarette,  le
tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con  riferimento  al  prezzo
medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di  seguito
denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente  entro  il  primo
marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto,  espresso
in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato
con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte,
delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente  e  la
quantita' totale delle medesime sigarette.»; 
  2) il comma 2-bis e' abrogato; 
    d) l'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile
ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma  1,  lettere  a),
b), c), d)  ed  e),  sono  stabilite  le  aliquote  di  base  di  cui
all'Allegato I. 
  2. Per i  tabacchi  lavorati  di  cui  al  comma  1  diversi  dalle
sigarette l'accisa e' calcolata applicando la  relativa  aliquota  di
base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. 
  3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa  e'  costituito  dalla
somma dei seguenti elementi: 
  a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,  pari  al  10
per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta  sul  valore
aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; 
  b)  un  importo   risultante   dall'applicazione   di   un'aliquota
proporzionale  al  prezzo  di  vendita  al  pubblico   corrispondente
all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul
medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui  alla  lettera
a). 
  4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del  comma  3,  e'
calcolata applicando l'aliquota  di  base  di  cui  al  comma  1,  al
"PMP-sigarette". 
  5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1,  secondo  periodo,
della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari
a: 
  a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore  a  3
grammi (sigari); 
  b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore  a  3
grammi (sigaretti); 
  c)  euro  115  il  chilogrammo  per  i  tabacchi  lavorati  di  cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato  a
taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette). 
  6. Per i tabacchi lavorati di cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,
lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di  cui  all'articolo
7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE  del  Consiglio,  del  21  giugno
2011, e' pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale. 
  7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e' applicato ai  prezzi
di vendita per i quali la somma  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata
ai sensi del comma 3, risulti inferiore  al  medesimo  onere  fiscale
minimo. 
  8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7  e'  pari  alla
differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui  al  comma
6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto  applicata  ai  sensi
dell'articolo 39-sexsies. 
  9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto  definito  ai
sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), e' considerato  come
due sigarette  se  ha  una  lunghezza,  esclusi  filtro  e  bocchino,
maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a  11  centimetri,  ovvero
come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi  filtro  e  bocchino,
maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri,  e  cosi'
via. 
  10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma
1, lettera b) (sigarette), non puo' essere inferiore a  euro  90  per
mille  sigarette,  indipendentemente  dal  "PMP-sigarette"   di   cui
all'articolo 39-quinquies, comma 2.»; 
    e) dopo l'articolo 39-duodecies e' inserito il seguente: 
  «Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da  inalazione
senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati di cui  all'articolo
39-bis, comma 1, lettera e-bis), non  si  applicano  le  disposizioni
degli  articoli  39-quater,  39-quinquies  e  39-octies  e,  ai  fini
dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di  cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.
184. 
  2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e  39-septies
ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico  e  le
relative variazioni sono  stabiliti  con  provvedimento  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, in conformita' a  quelli  richiesti  dai
fabbricanti e dagli importatori. 
  3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura
pari al cinquanta per  cento  dell'accisa  gravante  sull'equivalente
quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio  ponderato
di un chilogrammo  convenzionale  di  sigarette,  rilevato  ai  sensi
dell'articolo   39-quinquies,   e   alla   equivalenza   di   consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure  tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di
un campione composto dalle cinque marche di sigarette  piu'  vendute,
in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi
dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per  i  prodotti  senza
combustione, il dispositivo specificamente previsto per  il  consumo,
fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui  al  comma  2  e'
altresi' indicato l'importo dell'accisa,  determinato  ai  sensi  del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con  provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'  rideterminata,  per  i
tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 
  4. Ferma restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato  al
pagamento  dell'accisa  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli, prima dell'immissione in consumo, la  denominazione  e  gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e  il  peso  delle  confezioni
destinate alla  vendita  al  pubblico,  nonche'  gli  altri  elementi
informativi  previsti  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»; 
    f) all'articolo 62-quater: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I prodotti da inalazione senza  combustione  costituiti  da
sostanze  liquide,  contenenti  o  meno  nicotina,   esclusi   quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi  del
decreto  legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive
modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari
al  cinquanta  per  cento   dell'accisa   gravante   sull'equivalente
quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio  ponderato
di un  chilogrammo  convenzionale  di  sigarette  rilevato  ai  sensi
dell'articolo   39-quinquies   e   alla   equivalenza   di    consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure  tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per  l'analisi  dei  contenuti
delle sigarette, per il consumo di un  campione  composto  da  almeno
dieci tipologie di prodotto tra quelle in  commercio,  di  cui  sette
contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi
dalla nicotina, mediante tre dispositivi per  inalazione  di  potenza
non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle  dogane
e dei  monopoli  e'  indicata  la  misura  dell'imposta  di  consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni
anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
rideterminata, per i prodotti di cui al  presente  comma,  la  misura
dell'imposta di consumo in riferimento  alla  variazione  del  prezzo
medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore  del
presente comma cessa di avere  applicazione  l'imposta  prevista  dal
comma  1,  le  cui  disposizioni  continuano  ad  avere  applicazione
esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in  vigenza
del regime di imposizione previsto dal medesimo comma. 
  1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2  e'  obbligato  al
pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a  tal  fine  dichiara
all'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli,   prima   della   loro
commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti  da
inalazione, la quantita' di prodotto delle confezioni destinate  alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi  previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e
successive modificazioni.»; 
      2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: «al comma 1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
    g) gli articoli 62-bis  e  62-ter  sono  abrogati.  Ai  soggetti,
diversi  dai  commercianti   al   dettaglio,   che   commercializzano
fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio  2015  al  competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la  quantita'  e  il
valore delle rimanenze al 31 dicembre  2014,  nonche'  l'entita'  del
credito oggetto di compensazione, e' riconosciuto,  per  il  rimborso
dell'imposta di fabbricazione  gia'  assolta  sui  beni  presenti  in
magazzino alla  data  del  31  dicembre  2014,  un  apposito  credito
fruibile in compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; 
    h) nell'Allegato I: 
  1) alla voce «Tabacchi lavorati», le parole: «sigarette,  58,5  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «sigarette, 58,7 per cento»; 
  2)  le  voci  «Fiammiferi  di  ordinario  consumo»  e   «Fiammiferi
pubblicitari omaggio o nominativi» sono abrogate. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,
tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei  prezzi  di
vendita, anche al fine di assicurare  la  realizzazione  del  maggior
gettito complessivo netto derivante  dal  presente  decreto,  possono
essere variate: 
  a) le aliquote di base di cui al comma  1  dell'articolo  39-octies
del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive  modificazioni,
nonche' la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli
importi  di  cui  ai  commi  5  e  6  del  medesimo  articolo   fino,
rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti  percentuali
ed a euro 5,00; 
  b) l'aliquota prevista dal comma 3 dell'articolo 39-terdecies e dal
comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto  legislativo  n.  504
del  1995,  e  successive  modificazioni,   fino   a   cinque   punti
percentuali. 
  3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere  effettuate,  nel
corso dell'anno 2015, con  riferimento  alle  aliquote,  alla  misura
percentuale e agli importi  stabiliti  con  il  presente  decreto.  A
decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate  con
riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi  in
vigore alla data della loro ultima modificazione. 
  4. Copia del decreto di cui ai  commi  2  e  3,  e  della  relativa
relazione  tecnica,  e'  trasmessa  alle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia, nonche' a quelle  competenti  per  i  profili
finanziari,  per  consentire  un  monitoraggio   parlamentare   circa
l'adeguatezza  delle  variazioni  disposte  rispetto  agli  obiettivi
preventivati. 
  5. Al fine di contrastare piu' efficacemente fenomeni di  elusione,
elevando i livelli di garanzia della tracciabilita' dei prodotti  del
tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate  disposizioni
in materia di rintracciabilita' di tali prodotti e di  legittimazione
della loro circolazione nei  confronti  dei  consumatori  conformi  a
quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio  del  3  aprile  2014  sul   ravvicinamento   delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e  alla  vendita
dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE. 
  6. Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la  sua  relazione
sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di cui  all'articolo  1,
comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai  fini  dell'espressione
dei  pareri,  che  sono  resi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento. 
  7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale  di
cui al comma 5  sono  abrogati  l'articolo  6  del  decreto-legge  30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio  1992,  n.  66,  e  l'articolo  39-duodecies   del   decreto
legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni. 
  8. I dispositivi meccanici ed elettronici,  comprese  le  parti  di
ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui  all'articolo
62-quater, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  504  del  1995  si
intendono sottratti all'imposizione. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  per
          un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
          crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59. 
              - Il testo vigente dell'art. 13 della citata  legge  11
          marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              «Art. 13  (Razionalizzazione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e di altre imposte indirette). - 1. Il Governo  e'
          delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  1,  norme  per  il  recepimento  della  direttiva
          2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre  2006,  relativa
          al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) razionalizzazione, ai  fini  della  semplificazione,
          dei sistemi speciali in funzione della  particolarita'  dei
          settori interessati; 
              b)  attuazione  del   regime   del   gruppo   ai   fini
          dell'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto  (IVA),
          previsto dall'art. 11 della direttiva 2006/112/CE. 
              2. Il Governo e' delegato, altresi', ad introdurre, con
          i decreti legislativi di  cui  all'art.  1,  norme  per  la
          revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi,  di
          cui  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle  imposte
          di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre
          imposte di trascrizione e di trasferimento,  nonche'  delle
          imposte sulle concessioni governative, sulle  assicurazioni
          e sugli intrattenimenti,  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a)     semplificazione     degli     adempimenti      e
          razionalizzazione delle aliquote; 
              b)   accorpamento   o   soppressione   di   fattispecie
          particolari; 
              c) coordinamento con le  disposizioni  attuative  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42.». 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  14,  comma   3,   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,   n.   112,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013, n.  186,
          e' il seguente: 
              «3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, da  adottarsi  entro  il  15  luglio
          2014, e' incrementato, a decorrere dal 1° agosto  2014,  il
          prelievo fiscale sui prodotti da fumo  in  misura  tale  da
          assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di  euro  per
          l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro  a  decorrere  dall'anno
          2015. 
              In caso di scostamento,  il  Direttore  della  predetta
          Agenzia  provvede  ad  adeguare  la  misura  del   prelievo
          fiscale,  al  fine  di  assicurare  le  predette   maggiori
          entrate.». 
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 7,  della  citata
          legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
              «7. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli 39-bis, 39-ter,  39-quinquies
          e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
          ( Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali  e  amministrative),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento  ordinario,
          come modificati dal presente decreto e' il seguente: 
              «Art.  39-bis  (Oggetto  dell'imposizione).  -   1.   I
          tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa.  Per  tabacchi
          lavorati si intendono: 
              a) i sigari e sigaretti; 
              b) le sigarette; 
              c) il tabacco da fumo: 
              1) il tabacco trinciato a taglio  fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette; 
              2) gli altri tabacchi da fumo; 
              d) il tabacco da fiuto; 
              e) il tabacco da masticare; 
              e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione. 
              2. I tabacchi lavorati di cui al  comma  1  sono  cosi'
          definiti: 
                a) sono considerati sigari o  sigaretti,  se  possono
          essere e se, tenuto conto delle  loro  proprieta'  e  delle
          normali  attese  dei   consumatori,   sono   esclusivamente
          destinati ad essere fumati tali e quali: 
              1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna  di
          tabacco naturale; 
              2) i rotoli di  tabacco  riempiti  di  una  miscela  di
          tabacco battuto e muniti di una fascia esterna  del  colore
          tipico dei  sigari,  di  tabacco  ricostituito,  ricoprente
          interamente il prodotto, compreso  l'eventuale  filtro,  ma
          escluso il bocchino  nei  sigari  che  ne  sono  provvisti,
          aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino,  non
          inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui
          circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza
          non e' inferiore a 34 millimetri; 
                b) sono considerati sigarette: 
              1) i rotoli che possono essere fumati tali  e  quali  e
          che non sono sigari o sigaretti a norma  della  lettera  a)
          del presente comma; 
              2)  i  rotoli  di  tabacco  che,  previa  una  semplice
          manipolazione non industriale, sono inseriti  in  tubi  per
          sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette; 
                c) sono considerati tabacchi da fumo: 
              1)  il  tabacco,  anche  trinciato  o  in  altro   modo
          frazionato, filato  o  compresso  in  tavolette,  che  puo'
          essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 
              2) i cascami di tabacco preparati  per  la  vendita  al
          minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e  che  possono
          essere fumati; sono  considerati  "cascami  di  tabacco"  i
          residui delle foglie di tabacco  e  i  sottoprodotti  della
          lavorazione del tabacco o della fabbricazione  di  prodotti
          del tabacco; 
              d) e' considerato come tabacco da fiuto il  tabacco  in
          polvere  o  in  grani  specialmente  preparato  per  essere
          fiutato, ma non fumato; 
              e) e' considerato come tabacco da masticare il  tabacco
          presentato in rotoli, in barre, in lamine,  in  cubi  o  in
          tavolette,  condizionato  per  la  vendita  al   minuto   e
          specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato; 
              e-bis) sono considerati tabacchi  da  inalazione  senza
          combustione i prodotti del tabacco non da fumo che  possono
          essere consumati senza processo di combustione. 
              3. E' considerato tabacco trinciato a taglio  fino  per
          arrotolare le sigarette, il  tabacco  da  fumo  di  cui  ai
          numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25  per
          cento  in  peso  delle  particelle  di  tabacco  abbia  una
          lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri. 
              4. Sono considerati sigaretti i prodotti  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3. 
              5. comma abrogato». 
              «Art.   39-ter   (Prodotti   assimilati   ai   tabacchi
          lavorati). - 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti  i
          prodotti costituiti parzialmente da  sostanze  diverse  dal
          tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di  cui  all'
          art. 39-bis, comma 2, lettera a). 
              2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da  fumo
          i prodotti  costituiti  esclusivamente  o  parzialmente  da
          sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli  altri
          criteri di cui all'art. 39-bis,  comma  2,  rispettivamente
          lettere b) e c); 
              2-bis. Sono assimilati  ai  prodotti  di  cui  all'art.
          39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti  da  inalazione
          senza combustione costituiti esclusivamente o  parzialmente
          da sostanze solide diverse dal tabacco. 
              3. In deroga ai commi 2 e  2-bis  i  prodotti  che  non
          contengono tabacco non sono considerati  tabacchi  lavorati
          quando hanno una funzione esclusivamente medica. 
              4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da
          masticare i prodotti costituiti  parzialmente  da  sostanze
          diverse dal tabacco, ma che rispondono agli  altri  criteri
          di cui all'art. 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d)
          ed e).». 
              «Art. 39-quinquies (Tabelle di ripartizione dei  prezzi
          di  vendita  al  pubblico).  -  1.  Con  provvedimento  del
          Direttore dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato,  da  pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica   italiana,   sono   fissate   le   tabelle   di
          ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
          lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti  di  cui
          all'art. 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con
          riferimento    al    chilogrammo    convenzionale,    pari,
          rispettivamente, a: 
              a) 200 sigari; 
              b) 400 sigaretti; 
              c) 1000 sigarette. 
              2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1  sono
          stabilite con riferimento  al  prezzo  medio  ponderato  di
          vendita   per   chilogrammo   convenzionale,   di   seguito
          denominato "PMP-sigarette", determinato  annualmente  entro
          il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base  del
          rapporto, espresso in euro con  troncamento  dei  decimali,
          tra il valore totale, calcolato con riferimento  al  prezzo
          di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette
          immesse  in  consumo  nell'anno  solare  precedente  e   la
          quantita' totale delle medesime sigarette. 
              2-bis. (Abrogato).». 
              «Art.  62-quater  (Imposta  di  consumo  sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo). - 1. A decorrere  dal  1°
          gennaio  2014  i  prodotti  contenenti  nicotina  o   altre
          sostanze  idonei  a  sostituire  il  consumo  dei  tabacchi
          lavorati nonche' i  dispostivi  meccanici  ed  elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  che  ne  consentono  il
          consumo, sono assoggettati  ad  imposta  di  consumo  nella
          misura pari al 58,5 per cento  del  prezzo  di  vendita  al
          pubblico. 
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo in misura pari al  cinquanta  per  cento
          dell'accisa  gravante  sull'equivalente   quantitativo   di
          sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di  un
          chilogrammo convenzionale di sigarette  rilevato  ai  sensi
          dell'art.  39-quinquies  e  alla  equivalenza  di   consumo
          convenzionale determinata sulla base di apposite  procedure
          tecniche,  definite   con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  ragione  del
          tempo  medio  necessario,  in  condizioni  di   aspirazione
          conformi a quelle  adottate  per  l'analisi  dei  contenuti
          delle sigarette, per il consumo di un campione composto  da
          almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
          di cui sette contenenti diverse gradazioni  di  nicotina  e
          tre con contenuti  diversi  dalla  nicotina,  mediante  tre
          dispositivi per inalazione di potenza non  inferiore  a  10
          watt. Con provvedimento dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli e' indicata la  misura  dell'imposta  di  consumo,
          determinata ai sensi del presente  comma.  Entro  il  primo
          marzo di ogni anno, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i  prodotti  di
          cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  comma  cessa  di  avere  applicazione   l'imposta
          prevista dal comma 1, le  cui  disposizioni  continuano  ad
          avere applicazione esclusivamente per la  disciplina  delle
          obbligazioni sorte in vigenza  del  regime  di  imposizione
          previsto dal medesimo comma. 
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti dall'art. 6 del decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, e successive modificazioni. 
              2. La commercializzazione dei prodotti  di  cui  al  ai
          commi  1  e  1-bis,   e'   assoggettata   alla   preventiva
          autorizzazione da parte dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli nei confronti di soggetti che  siano  in  possesso
          dei medesimi  requisiti  stabiliti,  per  la  gestione  dei
          depositi fiscali di  tabacchi  lavorati,  dall'art.  3  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
          febbraio 1999, n. 67. 
              3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2013,  sono
          stabiliti il contenuto  e  le  modalita'  di  presentazione
          dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,
          le procedure per la variazione dei  prezzi  di  vendita  al
          pubblico dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma  3,
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. 
              5.  In  attesa  di  una   disciplina   organica   della
          produzione e del commercio dei prodotti di cui al ai  commi
          1 e 1-bis, la vendita dei prodotti medesimi e'  consentita,
          in deroga all'art. 74  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14  ottobre  1958,  n.  1074,  altresi'  per  il
          tramite delle rivendite di cui all'art. 16 della  legge  22
          dicembre  1957,  n.  1293,  ferme   le   disposizioni   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  21  febbraio  2013,  n.  38,  adottato   in
          attuazione dell'art. 24,  comma  42,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  quanto  alla  disciplina  in
          materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti
          ivi disciplinati. 
              6. La commercializzazione dei prodotti  di  cui  al  ai
          commi   1   e   1-bis   e'    soggetta    alla    vigilanza
          dell'Amministrazione   finanziaria,    ai    sensi    delle
          disposizioni, per  quanto  applicabili,  dell'art.  18.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 50. 
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell'autorizzazione.». 
              - Gli articoli 62 -bis e 62-ter del decreto legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative),
          abrogati    dal    presente    decreto,     disciplinavano,
          rispettivamente, l'imposta di fabbricazione sui  fiammiferi
          e le tariffe di vendita dei fiammiferi. 
              - Il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni), e' il seguente: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis); 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis.». 
              -  Il  testo  dell'allegato   I   al   citato   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  come  modificati  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Allegato I 
              (Elenco  prodotti  assoggettati   ad   imposizione   ed
          aliquote vigenti alla data di entrata in vigore  del  testo
          unico) 
              Prodotti energetici 
              Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; 
              Benzina: euro 564,00 per mille litri; 
              Petrolio lampante o cherosene: 
              usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620
          per mille litri; 
              Oli da gas o gasolio: 
              usato come carburante: euro 423,00 per mille litri; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
          per mille litri; 
              Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg. (1); 
              Oli combustibili a basso tenore di zolfo:  lire  45.000
          per mille kg. 
              Gas di petrolio liquefatti: 
              usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220
          per mille kg; 
              Gas naturale: 
              per autotrazione: lire zero; 
              per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; 
              per combustione per usi civili: 
              a) per usi domestici di cottura cibi  e  produzione  di
          acqua  calda  di  cui  alla   tariffa   T1   prevista   dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; 
              b) per usi di riscaldamento individuale  a  tariffa  T2
          fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; 
              c) per altri usi civili lire 332 al mc.; 
                per i consumi nei territori di  cui  all'art.  1  del
          testo unico delle leggi sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: 
              a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e  b):
          lire 74 al mc.; 
              b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. 
              Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702  e  2704)
          impiegati per uso riscaldamento: 
              - da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; 
              - da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro
          per mille chilogrammi 
              Alcole e bevande alcoliche 
              Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; 
              Vino: lire zero; 
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; 
              Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro (2). 
              TABACCHI LAVORATI 
              a) sigari 23,00%; 
              b) sigaretti 23,00%; 
              c) sigarette 58,7%; 
              d) tabacco da fumo: 
              1) tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 56,00%; 
              2) altri tabacchi da fumo 56,00%; 
              e) tabacco da fiuto 24,78%; 
              f) tabacco da masticare 24,78%; 
              Energia elettrica 
              Per ogni kWh di energia impiegata (3): 
              per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire  4,10
          per ogni kWh; 
              per qualsiasi uso in  locali  e  luoghi  diversi  dalle
          abitazioni: 
                  a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
              1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si  applica
          l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
              2)  sui  consumi  che  eccedono  i  primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; 
                  b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820. 
              Imposizioni diverse 
              Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. 
              Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.». 
              - Il testo vigente dell'art. 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12  settembre   1988,   n.   214,   supplemento   ordinario
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Titolo  della  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, pubblicata nella
          G.U.U.E. 29 aprile 2014, n. L 127: 
              «Direttiva del Parlamento Europeo e del  Consiglio  sul
          ravvicinamento     delle     disposizioni      legislative,
          regolamentari e amministrative degli Stati membri  relative
          alla lavorazione, alla presentazione  e  alla  vendita  dei
          prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che  abroga
          la direttiva 2001/37/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)». 
              - Il testo vigente dell'art. 1 della  citata  legge  11
          marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema
          fiscale e procedura).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  decreti  legislativi  recanti   la
          revisione del sistema fiscale. I decreti  legislativi  sono
          adottati, nel  rispetto  dei  principi  costituzionali,  in
          particolare di quelli di cui agli articoli  3  e  53  della
          Costituzione, nonche' del diritto dell'Unione europea, e di
          quelli dello statuto dei diritti del  contribuente  di  cui
          alla  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  con   particolare
          riferimento al rispetto  del  vincolo  di  irretroattivita'
          delle norme tributarie di sfavore, in coerenza  con  quanto
          stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in  materia  di
          federalismo  fiscale,  secondo  gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a  16  della
          presente legge,  nonche'  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi generali: 
              a) tendenziale uniformita' della disciplina riguardante
          le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento  ai
          profili della  solidarieta',  della  sostituzione  e  della
          responsabilita'; 
              b) coordinamento  e  semplificazione  delle  discipline
          concernenti  gli  obblighi  contabili  e  dichiarativi  dei
          contribuenti, al fine di  agevolare  la  comunicazione  con
          l'amministrazione finanziaria in un quadro di  reciproca  e
          leale collaborazione, anche  attraverso  la  previsione  di
          forme di contraddittorio propedeutiche  all'adozione  degli
          atti di accertamento dei tributi; 
              c) coerenza e tendenziale  uniformita'  dei  poteri  in
          materia tributaria e  delle  forme  e  modalita'  del  loro
          esercizio,  anche  attraverso   la   definizione   di   una
          disciplina   unitaria   della   struttura,   efficacia   ed
          invalidita' degli atti dell'amministrazione  finanziaria  e
          dei contribuenti, escludendo comunque  la  possibilita'  di
          sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
          di modifica della stessa nel corso del giudizio; 
              d) tendenziale generalizzazione  del  meccanismo  della
          compensazione   tra   crediti   d'imposta   spettanti    al
          contribuente e debiti tributari a suo carico. 
              2.  I  decreti  legislativi  tengono   altresi'   conto
          dell'esigenza di  assicurare  la  responsabilizzazione  dei
          diversi livelli di governo,  integrando  o  modificando  la
          disciplina  dei  tributi  in  modo  che  sia   definito   e
          chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il  livello
          di governo che beneficia delle relative  entrate,  con  una
          relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
          possibile,  in  funzione  dell'attinenza  del   presupposto
          d'imposta   e,   comunque,   garantendo    l'esigenza    di
          salvaguardare i principi  di  coesione  e  di  solidarieta'
          nazionale. 
              3. Almeno uno degli schemi dei decreti  legislativi  di
          cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via  preliminare
          dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge. 
              4. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi  alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  in  ordine
          all'attuazione della delega. In sede di prima  applicazione
          il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge.  Entro  lo
          stesso  termine,  il  Governo,  effettuando   un   apposito
          monitoraggio   in   ordine   allo   stato   di   attuazione
          dell'incorporazione     dell'Agenzia     del     territorio
          nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle  dogane,  disposta
          dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  e  successive   modificazioni,   riferisce   alle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  anche  in
          relazione ad eventuali modifiche normative. 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati di  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alle
          Camere ai fini dell'espressione dei pareri da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
          data di trasmissione. Le Commissioni  possono  chiedere  al
          Presidente della rispettiva Camera di  prorogare  di  venti
          giorni il termine per  l'espressione  del  parere,  qualora
          cio' si renda necessario per la complessita' della  materia
          o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga
          sia  concessa,  i  termini  per  l'emanazione  dei  decreti
          legislativi sono prorogati  di  venti  giorni.  Decorso  il
          termine previsto per  l'espressione  del  parere  o  quello
          eventualmente prorogato, il decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              6.  Le  relazioni  tecniche  allegate  agli  schemi  di
          decreto legislativo adottati ai sensi della delega  di  cui
          alla  presente  legge  indicano,  per   ogni   ipotesi   di
          intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
          sui contribuenti, le implicazioni  in  termini  di  finanza
          locale e gli aspetti amministrativi  e  gestionali  per  il
          contribuente e per l'amministrazione. 
              7. Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              8. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi di  cui  alla  presente
          legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
          e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con  le
          modalita' di cui al presente articolo. 
              9. Nei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo  provvede  all'introduzione   delle   nuove   norme
          mediante la modifica o l'integrazione  dei  testi  unici  e
          delle  disposizioni  organiche  che  regolano  le  relative
          materie, provvedendo ad  abrogare  espressamente  le  norme
          incompatibili. 
              10. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di cui al comma 1,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  secondo
          la procedura di  cui  al  presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi   recanti   le   norme   eventualmente
          occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
          decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
          le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle  norme
          incompatibili. 
              11. Le disposizioni della presente legge e  quelle  dei
          decreti legislativi emanati in attuazione della  stessa  si
          applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale  e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel
          rispetto  dei  loro  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione, e secondo quanto previsto  dall'art.  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.». 
              - L'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.  417,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
          n.  66,  reca  disposizioni  in  tema   di   contrasto   al
          contrabbando di tabacchi lavorati. 
              - L'art. 39-duodecies del decreto  legislativo  n.  504
          del 1995, reca disposizioni  in  tema  di  contrassegno  di
          legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati.